Art. 3.

      1. L'adempimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione stabilito dall'articolo 1 della presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell'arma e il periodo di assicurazione

 

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per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
      2. Il trasferimento di proprietà dell'arma importa la cessione del contratto di assicurazione stipulato ai sensi degli articoli 1 e 2.